Art. 5.
(Tipologie di gestione).

      1. Nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività esclusivamente di tipo fisico-motorio la funzione di dirigente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, deve essere esercitata da un soggetto con la qualifica di chinesiologo, in possesso di laurea in scienze motorie, di diploma degli istituti superiori di educazione fisica o di laurea in discipline fisico-sportive rilasciata da un'università di un Paese membro dell'Unione europea o di un Paese estero riconosciuta in Italia.
      2. Nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie che comprendono anche attività di tipo sportivo, la funzione di dirigente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, deve essere esercitata da un soggetto con la qualifica di chinesiologo, in possesso di una laurea specialistica o di un master universitario di primo livello in scienze motorie o in discipline fisico-sportive o di titoli equivalenti rilasciati dalle università di cui al citato comma 1 e riconosciuti in Italia.
      3. Qualora le attività esercitate dalle strutture di cui al comma 2 comprendono prestazioni di tipo riabilitativo, è fatto obbligo di impiegare le figure professionali specifiche previste dalla legislazione vigente in materia.

 

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